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Il Libretto di impianto

Il libretto d'impianto è il documento di riconoscimento di ogni impianto termico. Al suo interno sono descritte le caratteristiche tecniche e, nel tempo, sono registrate le eventuali modifiche, sostituzioni di componenti e tutti gli interventi di controllo effettuati. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto termico.
Il responsabile dell'impianto termico o per esso un terzo che ne assume la responsabilità, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 192/05 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. 74/2013, provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. L'Allegato A al D.lgs. 192/05 definisce il responsabile dell'impianto termico come:

  • l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
  • il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
  • l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
  • il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;
Tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a controlli periodici che hanno una duplice finalità:
  • garantire una maggiore sicurezza;
  • mantenere efficiente l'impianto per avere una bolletta meno cara.
La Regione Puglia, con la LR 36/2016, adotta disposizioni di dettaglio per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione, gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici.
Le operazioni di controllo, a cura del responsabile dell'impianto, devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico n. 37/2008. I manutentori, provvedono, in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata, all'aggiornamento del libretto di impianto per la climatizzazione. Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta. L'originale del rapporto sarà da questi conservato e allegato al libretto di impianto. Nel rapporto l'operatore, oltre a elencare le operazioni eseguite, deve indicare quelle eventualmente ancora da effettuare per garantire la sicurezza dell'impianto, distinguendole fra “raccomandazioni” (l'impianto può comunque restare in funzione) e “prescrizioni” (l'impianto non può restare in servizio fino a che le stesse non siano state eseguite).